Inversione contabile o Reverse Charge come funziona
Il Reverse Charge è un metodo di applicazione dell’IVA. Effettua l’inversione contabile della suddetta imposta sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. In seguito i dettagli.
La normativa è stata introdotta con il D.L. 223/2006. L’effetto del Reverse Charge è lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo. L’onere IVA si sposta, pertanto:
- dal cedente al cessionario, nel caso di cessione di beni;
- dal prestatore al committente, nel caso di prestazioni di servizi.
Per applicare il Reverse Charge è necessario che:
- entrambi le parti siano soggetti passivi di imposta;
- il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.
Chi sono i soggetti coinvolti
Le operazioni interessate al meccanismo di inversione contabile, sono quelle disciplinate dall’art. 17 comma 5 e comma 6 e dall’art. 74 comma 7 e comma 8 del d.P.R. 633/1972:
- prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di imprese operanti nel settore dell’edilizia (appaltatore principale o altro subappaltatore);
- cessioni di:
- fabbricati o porzioni di fabbricato, quando nel relativo atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione;
- oro industriale e di argento puro;
- oro da investimento, se il cedente esercita l’opzione per il regime di imponibilità;
- rottami ed altri materiali di recupero;
- cellulari e microprocessori, se effettuate nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio.
Per verificare a quali attività si applica, il meccanismo di Reverse Charge interno, occorre tenere conto della classificazione dell’attività economica svolta (Codice ATECO 2018).
Reverse Charge come funziona: le novità introdotte dalla legge di Stabilità
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nuove applicazioni del Reverse Charge, ampliandole:
- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’art. 3 della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva;
- ai trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- alle cessioni di:
- gas e di energia elettrica a un soggetto passivo (rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
- beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita’ 47.11.1), supermercati (codice attivita’ 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita’ 47.11.3);
- bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Le nuove disposizioni sono operative ed applicabili a decorrere dal 1 Gennaio 2015. L’unica esclusione è data dalla disposizione che introduce il Reverse Charge nella grande distribuzione: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. Queste disposizioni entreranno in vigore al rilascio, da parte del Consiglio europeo, di una specifica misura di deroga.
IVA reverse charge 2017: periodo temporale di applicazione
La normativa sul reverse charge IVA 2017 ha carattere temporaneo. Il meccanismo di inversione contabile, infatti, è delimitato nel periodo di applicazione temporale dall’articolo 199 bis della direttiva n. 2006/112. Stando al tenore letterale della norma, il Reverse Charge sul settore hi-tech e su quello energetico sarà in vigore fino al 31 dicembre 2018.
Come registrare Reverse Charge
Per meglio analizzare l’operatività dell’applicativo forniamo un esempio sui passaggi e sulle registrazioni create nel sistema software gestionale OndaiQ:
- definizione sulle anagrafiche dei fornitori soggetti a Reverse Charge, tramite apposito parametro. Rimane libera la possibilità di non attivare sull’anagrafica il flag, e di attivarlo in fase di compilazione del documento.
- Inserimento della prima nota documenti per il fornitore in questione. La registrazione creata visualizzerà le righe contabili: per il debito vs. fornitore, pari all’imponibile del documento, due righe di segno opposto relative all’IVA, in maniera tale che la contabilità risulti già stornata dell’importo IVA necessario, una riga di costo pari all’imponibile del documento.
- registrazione dell’autofattura collegata, eseguita in automatico, per effettuare lo storno dell’IVA. Operazione effettuata anche per i registri fiscali. Si tratterà quindi di una registrazione “Solo ai fini IVA” e che quindi avrà compilata solo la Sezione IVA della prima nota documenti.
La procedura non permette di inserire un documento soggetto sia ad Intrastat che a Reverse Charge. L’indicazione di una condizione, inibisce in modo automatico l’altra. In fase di conferma del documento (fattura o nota di credito) viene generata un’autofattura per l’importo dell’IVA da versare. Le fatture emesse in regime di Reverse Charge, invece, dovranno prevedere una particolare aliquota imponibile con IVA pari allo 0%. (art. 17 comma 5 e comma 6 e dall’art. 74 comma 7 e comma 8 del d.P.R. 633/1972)
Inversione contabile o Reverse Charge come funziona. Le conclusioni.
Il Reverse Charge consente di effettuare l’inversione contabile, della suddetta imposta, sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. In questo post ho spiegato la normativa in vigore e come gestire il Reverse Charge con OndaiQ. Ora tocca a voi. Come gestite i processi dell’inversione contabile, nella vostra impresa?