Scadenza spesometro 6 Aprile 2018: i dati da trasmettere
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate posticipa dal 26 Febbraio al 6 Aprile 2018 la scadenza per la presentazione dello spesometro relativo al secondo semestre 2017. In questo articolo i cambiamenti introdotti dall’Agenzia delle entrate e le attività di verifica per la presentazione dei dati.
La Legge di conversione del Decreto fiscale (dl n. 148/2017) collegato alla legge di Bilancio 2018 contiene diverse novità relative allo Spesometro. Tra le novità introdotte la possibilità di optare per la cadenza semestrale o trimestrale, come data di invio dati. In seguito il riepilogo delle date di scadenza Spesometro, relative agli anni 2017 e 2018.
Spesometro 2017 | Spesometro 2018 | ||||
Cadenza Semestrale | Cadenza Trimestrale | Cadenza Semestrale * (su opzione) | |||
1° semestre | 16.10.2017 | 1° trimestre 2018 | 31.05.2018 | 1° semestre | 01.10.2018 |
2° trimestre 2018 | 01.10.2018 | ||||
2° semestre | 06.04.2018 | 3° trimestre 2018 | 30.11.2018 | 2° semestre | 28.02.2019 |
4° trimestre 2018 | 28.02.2019 |
Le novità introdotte dall’Agenzia delle entrate
Lo Spesometro è una comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle entrate, riservata ai soggetti passivi IVA. In seguito i dettagli delle variazioni che ha subito la normativa relativa allo Spesometro.
Entrata in vigore dello Spesometro
L’art. 21 del dl 78/2010 ha previsto nel 2010 l’entrata in vigore dello Spesometro e quindi l’obbligo, da parte dei soggetti titolari di partita IVA, di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA, superiori alle soglie:
- 3.600 euro (lordo IVA), se documentate da scontrino e/o da ricevuta fiscale;
- 3.000 euro se soggette all’obbligo di fatturazione.
Comunicazione delle operazioni per le quali è emessa fattura
L’art. 2 comma 6 del Dl 16/2012 prevede dal 2012 l’obbligatorietà di comunicazione delle operazioni per le quali è emessa fattura, con il limite di 3.600 euro documentate da scontrino/ricevuta fiscale.
Abolizione dello Spesometro annuale
Il Decreto 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 (Legge 1° dicembre 2016 n. 225), ha abolito lo Spesometro 2017 annuale e introdotto due nuove comunicazioni (Spesometro 2018):
- comunicazione IVA fatture;
- comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Scadenza semestrale dello Spesometro 2017
Il Decreto Milelleprorohe ha confermato per lo Spesometro 2017 la scadenza semestrale, prorogandone il termine dal 25 luglio al 18 settembre 2017. Tale scadenza, è stata poi oggetto di una terza proroga al 28 settembre 2017.
Spesometro 2018
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate posticipa al 6 Aprile 2018 la scadenza per la presentazione dello spesometro relativo al secondo semestre 2017. Entro tale data sarà possibile integrare lo spesometro relativo al primo semestre 2017, con i dati mancanti, evitando sanzioni.
I soggetti esonerati dalla scadenza Spesometro
Sono esonerati dalle comunicazioni dei dati dello Spesometro all’Agenzia delle entrate i contribuenti:
- le amministrazioni pubbliche in relazione ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- gli agricoltori in regime di esonero per aver realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli od ittici (art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1972), a condizione che la loro attività sia ubicata nei territori montani (art. 9, D.P.R. n. 601/1973);
- i soggetti in regime forfetario e quelli nei regimi dei minimi;
- i soggetti che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate (art. 1, c. 3, DLgs. n. 127/2015).
Fonte: Today plurisettimanale telematico reg. al Tribunale Roma
Come inviare i dati all’Agenzia delle entrate
I dati delle comunicazioni relative allo Spesomentro all’Agenzia delle entrate devono prevedere il formato .XML o file .Zip, contenente più file .XML. L’invio può avvenire utilizzando la piattaforma disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi”.
Per verificare la correttezza dei dati Spesometro abbiamo messo a disposizione dei contribuenti una guida gratuita, sul Software di controllo integrato nel sistema gestionale OndaiQ.
Le sanzioni previste per mancate o errate comunicazioni
L’invio errato o la mancata comunicazione dei dati prevede una sanzione di 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 1.000 euro per trimestre. Se si utilizza il ravvedimento operoso, inviando i dati entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione viene dimezzata, arrivando ad un massimo di 500 euro, per trimestre. Le sanzioni sulle mancate comunicazioni del primo semestre 2017 non verranno applicate se i dati verranno inviati entro il 6 aprile 2018.