Approfondimenti sulla fatturazione elettronica B2B e B2C
Lo scorso 30 Aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i primi chiarimenti attuativi nell’ambito della Fatturazione Elettronica B2B. Infatti il DLgs 205 del 27 Dicembre 2017, che introduce l’obbligo di fatturazione elettronica, lascia ampi dubbi su parti importanti del processo e demanda al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di emanare i conseguenti Decreti attuativi che avrebbero completato il quadro normativo.
I chiarimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate sul tema della Fatturazione Elettronica
In seguito i chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate:
- Provvedimento Direttoriale a nome del Direttore Ernesto Maria Ruffini, con protocollo n. 89757/2018 con titolo: Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
- Circolare 8/E con titolo:
Legge 27 dicembre, n.205 – novità in tema fatturazione e pagamento delle Cessioni di carburanti.
Essi forniscono una serie di indicazioni sul tema della Fatturazione Elettronica tra privati B2B e B2C e semplificazioni verso quest’obbligo la cui prima scadenza è in dirittura d’arrivo.
Approfondimenti sui contenuti delle disposizioni
Di seguito forniamo alcuni approfondimenti necessari sui contenuti delle disposizioni. Riportiamo alcuni passaggi significativi, per maggiori approfondimenti cliccate sull’argomento di vostro interesse.
La motivazione è principalmente la lotta all’evasione ed elusione fiscale che trova giustificazione nei risultati di recupero del gettito, principalmente IVA, ma anche IRPEF, messe a bilancio e promesse alla Commissione Europea.
Le attuali regole continueranno a valere per le attuali e future Fatture Elettroniche emesse verso soggetti Destinatari della PA (Pubblica Amministrazione), mentre cambiano per quelle emesse e ricevute in ambito B2B e B2C.
Per esempio nel caso in cui il SDI, per cause non dipendenti dai suoi sistemi, non riesce a consegnare la Fattura, mette il file XML della Fattura nell’Area Personale Riservata del destinatario (Cessionario/Committente) e comunica questa situazione al mittente (Cedente/Prestatore) che ha emesso la Fattura, obbligando quest’ultimo a contattare il destinatario per comunicargli che la fattura è disponibile nella sua Area Riservata Personale e chiedere di verificare la motivazione dei problemi che hanno generato l’impossibilità di recapito da parte dello SDI.
Questo problema può emergere, ad esempio, nel caso in cui la modalità di consegna è la PEC e la casella risulta piena, per cui lo SDI non riesce a consegnare la Fattura, oppure il destinatario ha problemi di connessione Internet o i suoi server non sono attivi o non sono raggiungili, etc.
Questa soluzione, in sostanza, consente allo SDI di ottemperare sempre e in ogni caso all’obbligo della consegna, infatti, o riesce a consegnare la Fattura e quindi emette una notifica “Ricevuta di consegna” oppure mette la Fattura nell’Area Riservata Personale del Destinatario ed emette una notifica di “Mancato Recapito” caricando al soggetto Emittente l’onere della verifica dei problemi relativi alla mancata consegna e comunicazione al soggetto Destinatario.
Questa soluzione è particolarmente utile, per ovviare al fatto che alcuni Fornitori possano procedere di loro iniziativa senza tenere conto delle comunicazioni ricevute in merito.
Ne consegue che se manca il Codice SDI e manca anche la PEC, lo SDI mette il file Fattura XML a disposizione nell’area Riservata Personale del soggetto identificato con la Partita IVA, presente nel segmento dei dati anagrafici del Destinatario (Cessionario/Committente).
Sarà sempre onere del soggetto Emittente provvedere a comunicare al soggetto Destinatario la disponibilità della Fattura nell’Area Personale Riservata e a definire i dati corretti per l’invio delle Fatture successive.
Questa opzione esonera il soggetto dall’onere della conservazione a norma dei documenti fattura XML e Notifiche. Questa opzione sarà disponibile solo dietro esplicito e formale accordo di servizio, nel quale il soggetto Richiedente deve sottoscrivere quanto previsto dal “Contratto” e assumere le responsabilità e gli obblighi connessi.
- Per la Tipologia DTE (Dati Fatture Emesse). È necessario riportare, per ogni documento emesso, i dati fiscali del soggetto Destinatario (Cessionario/Committente), il tipo di documento (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata), il numero del documento (Fattura o Nota di variazione), La data del documento, imponibili, aliquota IVA o tipologia dell’operazione, natura, esigibilità IVA e imposta.
- Per la Tipologia DTR (Dati Fatture Ricevute). È necessario riportare, per ogni documento ricevuto, i dati fiscali del soggetto Emittente (cedente/Prestatore), il tipo di documento (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata), il numero di protocollo IVA assegnato, il numero del documento (Fattura o Nota di variazione), la data del documento, imponibili, aliquota IVA o tipologia dell’operazione, natura, esigibilità IVA e imposta.
In questo caso, il sistema la interpreta come trasmissioni dei Dati Fattura. La scadenza dell’obbligo di trasmissione, passa da semestrale, come lo Spesometro, a mensile con scadenza entro la fine del mese successivo. Quindi i dati fattura dei documenti emessi o ricevuti in Gennaio 2019, dovranno essere trasmessi entro il 28 Febbraio 2019 e quelli di Febbraio trasmessi entro il 31 Marzo 2019 e così via.
I Provvedimenti, comunque confermano che per l’anno 2018, è ancora in vigore la trasmissione dello Spesometro con scadenza semestrale.
Il Destinatario non potrà mai e in nessun caso rifiutare la Fattura, ma potrà non pagarla e richiedere una Nota di Credito a storno totale.
Viene precisato che tale obbligo ricade esclusivamente sugli acquisti ad uso autotrazione, escludendo quelli destinati a consumi per sistemi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari e per il giardinaggio, per i quali, rimane in vigore l’uso della certificazione degli acquisti con la Scheda Carburante.
Una precisazione che non convince del tutto, introducendo una variazione all’obbligo che genera qualche perplessità. Inoltre sono esclusi dall’obbligo anche l’acquisto degli Oli e di altri prodotti e servizi erogati dalle piattaforme di rifornimento (Distributori), per le quali comunque l’obbligo scatta dal 1 Gennaio 2019.
Esclusione dell’obbligo di indicare Targa Autoveicolo e Km. nella Fattura Elettronica per Carburanti
Questi dati erano resi obbligatori dalle norme che istituivano la Scheda Carburante che, venendo abrogata, decadono con essa.
Ne consegue, quindi, che la Fattura Differita è fruibile solo in presenza di documenti DDT che certificano i dati obbligatori di consegna per ogni singola cessione avvenuta nel mese e che vengono riportate e riepilogate nella Fattura Differita emessa entro il 15 del mese successivo. Oggettivamente per i rifornimenti di carburante questa documentazione fiscale è di fatto inesistente e, di conseguenza, l’emissione della Fattura Differita riepilogativa dei rifornimenti effettuati nel periodo quindicinale o mensile precedente, non è conforme. Una palese situazione di non conformità fiscale, ma sulla quale l’Agenzia delle Entrate non è mai intervenuta.
Con i Provvedimenti analizzati, l’Agenzia delle Entrate provvede a fare chiarezza anche su questi aspetti, imponendo che ad ogni rifornimento sia rilasciata apposita documentazione attestante:
- l’indicazione della data del rifornimento;
- i dati fiscali del Cedente/Prestatore (Distributore e Insegna);
- i dati fiscali del Cessionario/Committente (intestatario della fattura Elettronica), del soggetto che esegue il rifornimento;
- la descrizione e natura del carburante, della quantità e qualità erogata.
Fonti: Abletech “Newsletter Conservazione Elettronica” del 04/05/2018