Conservazione fatture elettroniche Agenzia entrate
Sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate è oggi possibile consultare e acquisire l’intero file xml delle fatture elettroniche, transitate da Sdi, e di conseguenza mantenerne la loro memorizzazione.
L’Agenzia delle Entrate pubblica però un avviso in cui comunica ai contribuenti o ai suoi delegati che per continuare a mantenere tale operatività sarà necessario aderire ad uno specifico Accordo di servizio, entro la data del 2 Luglio 2019.
Adesione all’Accordo di servizio
Le operazioni di download e di consultazione dell’intero file xml, saranno possibili solo in seguito ad una edesione esplicita di un Accordo di servizio, che verrà pubblicato nella propria area riservata entro il 3 Maggio 2019. Il contribuente o i suoi delegati, avranno tempo fino al 2 Luglio 2019 per effettuarne l’adesione esplicita.
Assenza di adesione all’Accordo di servizio
In assenza di adesione al servizio, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml, della fattura elettronica, solo fino all’avvenuto recapito della stessa. Una volta consegnata la fattura, saranno conservati solo i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del decreto del d.P.R. 633 del 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonchè i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso Sdi, compreso il codice hash che caratterizza in modo univoco il documento.
Il documento in sintesi
Qualora l’operatore Iva o l’intermediario fiscale (da questi delegato), intendano continuare a memorizzare e procedere con la consultazione e l’acquisizione (download) dell’intero file xml della fattura elettronica, e di conseguenza alla sua memorizzazione, sarà necessario aderire (entro il 2 Luglio 2019) all’Accordo di servizio, presente nella propria area riservata.
- l’adesione all’Accordo di servizio verrà espressa tramite firma, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile tale funzionalità entro il 3 Maggio 2019. - Il 2 Luglio 2019, è il termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio. L’Agenzia delle Entrate fino al 2 Luglio, continuerà a memorizzare in modo temporaneo le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta:
- all’emittente;
- al destinatario;
- ai loro intermediari delegati.
- a partire dal 3 Luglio 2019, qualora non si sia effettuata l’adesione al servizio di consultazione, non sarà più possibile visionare e scaricare le fatture ricevute dal sito dell’Agenzia, in quanto verranno cancellate. Delle stesse rimarranno memorizzati sui sistemi dell’Agenzia delle entrate solo i dati fiscalmente rilevanti.
Il testo dell’Avviso
- acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’articolo 21 del Dpr 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (i c.d. dati fattura di cui al provvedimento del 21/12/2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’agenzia delle Entrate in una banca dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’agenzia delle Entrate;
- realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file Xml delle fatture emesse e ricevute attraverso Sdi nella sua area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.
Mancata adesione all'Accordo di servizio
In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro il 2 Luglio 2019 e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti – vale a dire entro il 31 Dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – ovvero definiti gli eventuali giudizi.Adesione all’Accordo di servizio
In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio. Resta fermo l’eventuale Servizio di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di servizio stipulato con l’Agenzia».Maggiori informazioni
Sarà nostra premura mantenere aggiornata la comunicazione e informarvi non appena saranno resi disponibili le modalità e i termini di adesione al servizio. Per maggiori delucidazioni, puoi effettuare il download della circolare Edisoftware e del Prot. 524526/2018 dell’Agenzia delle Entrate. Ci teniamo a ricordare inoltre che la doppia conservazione dei documenti che ne deriva dalla sottoscrizione non crea alcun tipo di problema dal punto di vista fiscale.
Fonte:Agenzia delle Entrate
Buongiorno Alessandro
quindi nel mio caso come mi dovrei comportare?
devo chiedere al commercialista?
Grazie
Lina Beria